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2nd Aprile
2018
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Disciplina delle Professioni di Educatore Professionale Socio-Pedagogico,

Educatore Professionale Socio-Sanitario e Pedagogista

DDL 2443/2017 (c.d. “Legge Iori”) recepito nella legge 27.12.2017 , n. 205

 

 

DEFINIZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI EDUCATORE SOCIO-PEDAGOGICO E PEDAGOGISTA (art.1, co. 594, L. n.205/2017)

L’Educatore Professionale Socio-Pedagogico e il Pedagogista operano nell’ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell’art. 2 d.lgs. 16.01.2013, n.13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 (secondo quest’ultima si vuole modernizzare il modello sociale europeo investendo nelle persone e costruendo uno Stato sociale attivo. … I sistemi europei di istruzione e formazione devono essere adeguati alle esigenze della società dei saperi e alla necessità di migliorare il livello e la qualità dell’occupazione).

AMBITI DI LAVORO (art.1, co. 594, L. n.205/2017)

LE FIGURE  PROFESSIONALI  INDICATE  AL  PRIMO PERIODO  (EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO–PEDAGOGICO E IL PEDAGOGISTA)  OPERANO NEI SERVIZI E NEI PRESIDI SOCIO-EDUCATIVI E SOCIOASSISTENZIALI, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti:

-educativo e formativo;

-scolastico;

-socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi;

-della genitorialità e della famiglia;

-culturale;

-giudiziario;

-ambientale;

-sportivo e motorio;

-dell’integrazione e della cooperazione internazionale.

Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell’ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi.

FORMAZIONE UNIVERSITARIA DELL’EDUCATORE SOCIO-PEDAGOGICO  (Art.1, co. 595, L. n. 205/2017)

LA QUALIFICA di educatore professionale socio-pedagogico È ATTRIBUITA CON LAUREA L19 – SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE – e ai sensi del d.lgs. 13.04.2017 n.65

d.lgs. 13.04.2017 n.65, all’art. 14, co. 3, dispone: A DECORRERE DALL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020, L’ACCESSO AI POSTI DI EDUCATORE DI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA È CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE A COLORO CHE SONO IN POSSESSO DELLA LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE NELLA CLASSE L19 A INDIRIZZO SPECIFICO PER EDUCATORI DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA O DELLA LAUREA QUINQUENNALE A CICLO UNICO IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA, INTEGRATA DA UN CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER COMPLESSIVI 60 CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI. Continuano ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi per l’infanzia i titoli conseguiti nell’ambito delle specifiche normative regionali, ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto, 01.01.2018.

FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PEDAGOGISTA  (Art.1, co. 595, L. n. 205/2017)

LA QUALIFICA DI PEDAGOGISTA È ATTRIBUITA A SEGUITO DEL RILASCIO DI UN DIPLOMA DI LAUREA ABILITANTE nelle classi di laurea MAGISTRALE:

LM-50 – Programmazione e gestione dei servizi educativi;

LM-57 – Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua;

LM-85 – Scienze pedagogiche;

LM-93 – Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education.

QUALIFICA EUROPEA DELL’EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO E DEL PEDAGOGISTA (art.1, co. 595, L. n. 205/2017)

La formazione universitaria dell’educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro Europeo delle qualifiche (QEQ) per l’apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22.05.2017. Il pedagogista è un professionista di livello apicale.

SPESE PER IL RILASCIO DEL TITOLO DI LAUREA ABILITANTE (art.1, co. 595, L. n. 205/2017)

Le spese derivanti dallo svolgimento dell’esame previsto ai fini del rilascio del DIPLOMA DI LAUREA ABILITANTE sono poste integralmente A CARICO DEI PARTECIPANTI con le modalità stabilite dalle università interessate.

REGIME TRANSITORIO  (Art.1, co. 597, L. n. 205/2017)

In via transitoria, POSSONO ACQUISIRE LA QUALIFICA DI EDUCATORE SOCIO-PEDAGOGICO, PREVIO SUPERAMENTO DI UN CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE PER COMPLESSIVI 60 CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di Scienze dell’educazione e della formazione delle Università, ANCHE TRAMITE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE A DISTANZA, LE CUI SPESE SONO POSTE INTEGRALMENTE A CARICO DEI FREQUENTANTI, da intraprendere ENTRO TRE ANNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 205/2017 (01.01.2018), coloro che alla medesima data sono in possesso di uno dei seguenti REQUISITI:

  1. Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
  2. Svolgimento dell’attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del T.U. di cui al DPR n.445/2000;
  3. Diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

ACQUISIZIONE “PER DIRITTO” DELLA QUALIFICA DI OPERATORE PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO (Art.1, co. 598, L. n. 205/2017)

Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE (1.01.2018), sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio- educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell’integrazione e della cooperazione internazionale; a condizione che, alla medesima data, ABBIANO ETÀ SUPERIORE A CINQUANTA ANNI E ALMENO DIECI ANNI DI SERVIZIO, OVVERO ABBIANO ALMENO VENTI ANNI DI SERVIZIO.

DIRITTO DI CONTINUARE A SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI EDUCATORE SENZA LA QUALIFICA (Art.1, co. 599, L. n. 205/2017)

I SOGGETTI CHE, alla data di entrata in vigore della presente legge, HANNO SVOLTO L’ATTIVITÀ DI EDUCATORE PER UN PERIODO MINIMO DI 12 MESI, ANCHE NON CONTINUATIVI, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato, POSSONO CONTINUARE AD ESERCITARE DETTA ATTIVITÀ; per tali soggetti, IL MANCATO POSSESSO DELLA QUALIFICA DI EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO O DI EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-SANITARIO NON PUÒ COSTITUIRE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, MOTIVO PER LA RISOLUZIONE UNILATERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE NÉ PER LA LORO MODIFICA, ANCHE DI AMBITO, IN SENSO SFAVOREVOLE AL LAVORATORE.

CONSEGUENZE DELL’ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI EDUCATORE SOCIO-PEDAGOGICO (Art. 1, co. 600, L. n. 205/2017)

L’acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogista NON COMPORTA, PER IL PERSONALE GIÀ DIPENDENTE DI AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI, IL DIRITTO AD UN DIVERSO INQUADRAMENTO CONTRATTUALE O RETRIBUTIVO, AD UNA PROGRESSIONE VERTICALE DI CARRIERA ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.

 

FORMAZIONE UNIVERSITARIA DELL’EDUCATORE SOCIO-SANITARIO (Art.1, co. 596, L. n. 205/2017)

La qualifica di Educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del DIPLOMA DI LAUREA ABILITANTE DI UN CORSO DI LAUREA DELLA CLASSE L/SNT2 – PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 08.10.1998 n.520

ATTIVITÀ DELL’EDUCATORE SOCIO-SANITARIO (DM 8.10.1998 n. 520, art. 1)

Il regolamento contenuto nel decreto ministeriale 8.10.1998 n. 520, individua l’educatore professionale come l’operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma di laurea abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo  equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali  in un  contesto di partecipazione  e recupero  alla  vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà. L’educatore professionale:

  1. a) programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia;
  2. b) contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo integrato;
  3. c) programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attività professionali all’interno di servizi sociosanitari e strutture sociosanitarie e riabilitative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività;
  4. d) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di favorire il reinserimento nella comunità;
  5. e) Partecipa ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopraelencati.

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DELL’EDUCATORE SOCIO-SANITARIO (DM 8.10.1998 n. 520, art. 1)

L’educatore professionale svolge la sua attività professionale, nell’ambito delle proprie competenze, in STRUTTURE E SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIOEDUCATIVI PUBBLICI O PRIVATI, SUL TERRITORIO, NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI IN REGIME DI DIPENDENZA O LIBERO PROFESSIONALE.

 

Rete Operatori Operatrici Sociali Milano

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