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23rd Aprile
2018
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23rd Aprile
2018
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L’assemblea del 7 marzo scorso allo Spazio Ligera di Milano, ha discusso principalmente della Legge 205/2017 comma 594-601, ex-legge Iori (Disciplina delle professioni di educatore e pedagogista) e del rinnovo C.C.N.L. Cooperative Sociali.

Questo documento vuole esserne una sintesi e un rilancio delle prossime tappe. Oltre alle specifiche tematiche affrontate, l’assemblea è stata un’importante occasione di confronto in direzione di una ricomposizione di una categoria molto frammentata e precarizzata e questo compito è necessario e non delegabile se si vuol parlare di riconoscimento e valorizzazione del nostro lavoro. Intendiamo condividere e sviluppare un discorso più ampio sulle condizioni di lavoro degli operatori e delle operatrici sociali, da connettere al contesto del Welfare e dei servizi di questo paese in relazione alla recente riforma del Terzo Settore e questo sarà il tema della prossima assemblea pubblica e delle prossime riunioni aperte alla partecipazione di chiunque ne sia interessato/a. Sulla pagina F.B. Operatori Sociali (Milano) e sul blog operatorisociali.noblogs.org verranno pubblicati aggiornamenti e avvisi dei prossimi appuntamenti.

Sull’applicazione della cosiddetta Legge Iori (sulla pagina fb https://www.facebook.com/operatorisociali.milano e sul blog https://operatorisociali.noblogs.org/ si può leggere la sintesi dettagliata sulla normativa in questione Disciplina delle Professioni di Educatore Professionale Socio-Pedagogico, Educatore Professionale Socio-Sanitario e Pedagogista DDL 2443/2017 (c.d. “Legge Iori”) recepito nella legge 27.12.2017 , n. 205):

L’assemblea ha condiviso i seguenti contenuti e l’intenzione è quella che diventino una vera e propria piattaforma rivendicativa condivisa con la Rete Nazionale Operatori Sociali, alla quale aderisca un numero sempre più ampio di colleghi/e, che porti a mobilitazioni condivise nelle città dove la Rete è attiva.

1) I costi della riqualifica/titolo equipollente alla laurea in scienze dell’educazione non devono ricadere sulle lavoratrici e i lavoratori.

2) Vengano riconosciuti e conteggiati la formazione e i titoli che negli anni di studio e di lavoro ciascuno/a ha sostenuto. L’applicazione delle norme transitorie porti a stabilire una più specifica compensazione formativa in numero di crediti da 0 a 60, secondo i propri curricula formativi.

3) Le Università, i Servizi, gli Enti del Terzo Settore, le Cooperative si organizzino affinché la riqualifica di migliaia di lavoratrici e lavoratori avvenga attraverso la formazione svolta sui posti di lavoro, in orario di lavoro.

Continuiamo a sostenere che vada eliminata la divisione tra l’educatore socio-pedagogico e quello socio-sanitario, che rappresenta un’ ulteriore frammentazione della categoria legata ad interessi lobbistici delle accademie che andrebbe sostituita con un percorso formativo unico e con pari possibilità di accesso al lavoro.

Sul rinnovo del C.C.N.L. Cooperative sociali e in generale sui numerosi contratti esistenti per la categoria:

– Più tutele per le operatrici e gli operatori dell’assistenza educativa scolastica, servizio che impone lunghe sospensioni dal lavoro non retribuite -coincidenti con le vacanze scolastiche-, nel quale è in discussione il riconoscimento della paga oraria quando l’ora didattica dura meno di 60 minuti e quando è assente l’alunno seguito all’interno del gruppo classe.

– Aumento della paga base ordinaria.

– No all’uso e abuso della banca ore: salario fisso mensile commisurato al numero di ore settimanali stabilite da contratto; che le ore in più si chiamino straordinari e che vengano riconosciute come tali.

– No alle notti passive. Tutte le ore, diurne o notturne, in cui il lavoratore/lavoratrice è sul luogo di lavoro, a disposizione del datore di lavoro e in condizioni di svolgere le proprie mansioni, sta lavorando e quindi va retribuito.

– Maggior tutela e diritti per la maternità: come già viene applicato in alcune tipologie di servizi, le operatrici che svolgono attività a diretto contatto con l’utenza, hanno diritto ad un riconoscimento della maternità già a partire dai primi mesi di gravidanza o ad un temporaneo cambio di mansioni, nonché alla difesa del proprio posto di lavoro al rientro della maternità.

– Più in generale chiediamo il riconoscimento della professione come lavoro usurante ai fini del riconoscimento di indennizzo economico e pensione anticipata (in rapporto ai protocolli di valutazione rischi e tipologia di lavoro notturno e con turnazione h24)

– Le ore indirette: supervisioni pedagogiche e psicologiche, progettazione-monitoraggio-verifica dei progetti educativi, pianificazione degli interventi, riunioni d’equipe sono una parte fondamentale del lavoro degli operatori sociali, sia per la tutela della salute psico-fisica dell’operatore stesso, sia per un lavoro di qualità con l’utenza e di crescita qualitativa dei Servizi nel loro complesso, dunque sono ore che devono essere garantite e retribuite sempre, con una pianificazione annuale, mensile e settimanale.

– L’uso dei propri mezzi di trasporto per garantire il funzionamento del Servizio e l’espletamento degli interventi educativi deve prevedere sempre un’assicurazione del mezzo, dell’operatore alla giuda e un rimborso kilometrico.

Da qui al prossimo appuntamento pubblico lavoreremo per completare e integrare questa bozza di piattaforma, a tutti/e l’invito a scriverci per dare contributi e diffondere questo documento.

L’intenzione è di delineare ragionamenti più ampi in cui tematiche, rivendicazioni ed esperienze lavorative specifiche vengano affrontate e inquadrate all’interno del contesto politico ed economico attuale e degli sviluppi delle politiche sociali, metropolitane e nazionali ed europee.

MARTEDI’ 15 MAGGIO ORE 21.30                                   PIANO TERRA          (Via Confalonieri 3)

PER DISCUTERE DI RIFORMA DEL TERZO SETTORE E PER COSTRUIRE UNA PIATTAFORMA COMPLESSIVA

DALLE 20.30 PER PARLARE DEI SERVIZI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA

                                               OPERATORISOCIALI.NOBLOGS.ORG                                                                        F.B. Operatori Sociali

Commenti disabilitati su RIFORMA DEL TERZO SETTORE, LEGGE IORI… E LE CONDIZIONI DI LAVORO??? RIVENDICHIAMO I NOSTRI DIRITTI!
2nd Aprile
2018
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Disciplina delle Professioni di Educatore Professionale Socio-Pedagogico,

Educatore Professionale Socio-Sanitario e Pedagogista

DDL 2443/2017 (c.d. “Legge Iori”) recepito nella legge 27.12.2017 , n. 205

 

 

DEFINIZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI EDUCATORE SOCIO-PEDAGOGICO E PEDAGOGISTA (art.1, co. 594, L. n.205/2017)

L’Educatore Professionale Socio-Pedagogico e il Pedagogista operano nell’ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell’art. 2 d.lgs. 16.01.2013, n.13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 (secondo quest’ultima si vuole modernizzare il modello sociale europeo investendo nelle persone e costruendo uno Stato sociale attivo. … I sistemi europei di istruzione e formazione devono essere adeguati alle esigenze della società dei saperi e alla necessità di migliorare il livello e la qualità dell’occupazione).

AMBITI DI LAVORO (art.1, co. 594, L. n.205/2017)

LE FIGURE  PROFESSIONALI  INDICATE  AL  PRIMO PERIODO  (EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO–PEDAGOGICO E IL PEDAGOGISTA)  OPERANO NEI SERVIZI E NEI PRESIDI SOCIO-EDUCATIVI E SOCIOASSISTENZIALI, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti:

-educativo e formativo;

-scolastico;

-socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi;

-della genitorialità e della famiglia;

-culturale;

-giudiziario;

-ambientale;

-sportivo e motorio;

-dell’integrazione e della cooperazione internazionale.

Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell’ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi.

FORMAZIONE UNIVERSITARIA DELL’EDUCATORE SOCIO-PEDAGOGICO  (Art.1, co. 595, L. n. 205/2017)

LA QUALIFICA di educatore professionale socio-pedagogico È ATTRIBUITA CON LAUREA L19 – SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE – e ai sensi del d.lgs. 13.04.2017 n.65

d.lgs. 13.04.2017 n.65, all’art. 14, co. 3, dispone: A DECORRERE DALL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020, L’ACCESSO AI POSTI DI EDUCATORE DI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA È CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE A COLORO CHE SONO IN POSSESSO DELLA LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE NELLA CLASSE L19 A INDIRIZZO SPECIFICO PER EDUCATORI DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA O DELLA LAUREA QUINQUENNALE A CICLO UNICO IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA, INTEGRATA DA UN CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER COMPLESSIVI 60 CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI. Continuano ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi per l’infanzia i titoli conseguiti nell’ambito delle specifiche normative regionali, ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto, 01.01.2018.

FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PEDAGOGISTA  (Art.1, co. 595, L. n. 205/2017)

LA QUALIFICA DI PEDAGOGISTA È ATTRIBUITA A SEGUITO DEL RILASCIO DI UN DIPLOMA DI LAUREA ABILITANTE nelle classi di laurea MAGISTRALE:

LM-50 – Programmazione e gestione dei servizi educativi;

LM-57 – Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua;

LM-85 – Scienze pedagogiche;

LM-93 – Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education.

QUALIFICA EUROPEA DELL’EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO E DEL PEDAGOGISTA (art.1, co. 595, L. n. 205/2017)

La formazione universitaria dell’educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro Europeo delle qualifiche (QEQ) per l’apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22.05.2017. Il pedagogista è un professionista di livello apicale.

SPESE PER IL RILASCIO DEL TITOLO DI LAUREA ABILITANTE (art.1, co. 595, L. n. 205/2017)

Le spese derivanti dallo svolgimento dell’esame previsto ai fini del rilascio del DIPLOMA DI LAUREA ABILITANTE sono poste integralmente A CARICO DEI PARTECIPANTI con le modalità stabilite dalle università interessate.

REGIME TRANSITORIO  (Art.1, co. 597, L. n. 205/2017)

In via transitoria, POSSONO ACQUISIRE LA QUALIFICA DI EDUCATORE SOCIO-PEDAGOGICO, PREVIO SUPERAMENTO DI UN CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE PER COMPLESSIVI 60 CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di Scienze dell’educazione e della formazione delle Università, ANCHE TRAMITE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE A DISTANZA, LE CUI SPESE SONO POSTE INTEGRALMENTE A CARICO DEI FREQUENTANTI, da intraprendere ENTRO TRE ANNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 205/2017 (01.01.2018), coloro che alla medesima data sono in possesso di uno dei seguenti REQUISITI:

  1. Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
  2. Svolgimento dell’attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del T.U. di cui al DPR n.445/2000;
  3. Diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

ACQUISIZIONE “PER DIRITTO” DELLA QUALIFICA DI OPERATORE PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO (Art.1, co. 598, L. n. 205/2017)

Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE (1.01.2018), sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio- educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell’integrazione e della cooperazione internazionale; a condizione che, alla medesima data, ABBIANO ETÀ SUPERIORE A CINQUANTA ANNI E ALMENO DIECI ANNI DI SERVIZIO, OVVERO ABBIANO ALMENO VENTI ANNI DI SERVIZIO.

DIRITTO DI CONTINUARE A SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI EDUCATORE SENZA LA QUALIFICA (Art.1, co. 599, L. n. 205/2017)

I SOGGETTI CHE, alla data di entrata in vigore della presente legge, HANNO SVOLTO L’ATTIVITÀ DI EDUCATORE PER UN PERIODO MINIMO DI 12 MESI, ANCHE NON CONTINUATIVI, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato, POSSONO CONTINUARE AD ESERCITARE DETTA ATTIVITÀ; per tali soggetti, IL MANCATO POSSESSO DELLA QUALIFICA DI EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO O DI EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-SANITARIO NON PUÒ COSTITUIRE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, MOTIVO PER LA RISOLUZIONE UNILATERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE NÉ PER LA LORO MODIFICA, ANCHE DI AMBITO, IN SENSO SFAVOREVOLE AL LAVORATORE.

CONSEGUENZE DELL’ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI EDUCATORE SOCIO-PEDAGOGICO (Art. 1, co. 600, L. n. 205/2017)

L’acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogista NON COMPORTA, PER IL PERSONALE GIÀ DIPENDENTE DI AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI, IL DIRITTO AD UN DIVERSO INQUADRAMENTO CONTRATTUALE O RETRIBUTIVO, AD UNA PROGRESSIONE VERTICALE DI CARRIERA ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.

 

FORMAZIONE UNIVERSITARIA DELL’EDUCATORE SOCIO-SANITARIO (Art.1, co. 596, L. n. 205/2017)

La qualifica di Educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del DIPLOMA DI LAUREA ABILITANTE DI UN CORSO DI LAUREA DELLA CLASSE L/SNT2 – PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 08.10.1998 n.520

ATTIVITÀ DELL’EDUCATORE SOCIO-SANITARIO (DM 8.10.1998 n. 520, art. 1)

Il regolamento contenuto nel decreto ministeriale 8.10.1998 n. 520, individua l’educatore professionale come l’operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma di laurea abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo  equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali  in un  contesto di partecipazione  e recupero  alla  vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà. L’educatore professionale:

  1. a) programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia;
  2. b) contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo integrato;
  3. c) programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attività professionali all’interno di servizi sociosanitari e strutture sociosanitarie e riabilitative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività;
  4. d) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di favorire il reinserimento nella comunità;
  5. e) Partecipa ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopraelencati.

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DELL’EDUCATORE SOCIO-SANITARIO (DM 8.10.1998 n. 520, art. 1)

L’educatore professionale svolge la sua attività professionale, nell’ambito delle proprie competenze, in STRUTTURE E SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIOEDUCATIVI PUBBLICI O PRIVATI, SUL TERRITORIO, NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI IN REGIME DI DIPENDENZA O LIBERO PROFESSIONALE.

 

Rete Operatori Operatrici Sociali Milano

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